CAPO V
Procedure, revoca e sanzioni
Art. 20
Obblighi per i beneficiari
a) l'investimento oggetto di agevolazione;
b) l'unità produttiva localizzata in Toscana.
2. In caso di agevolazioni concesse per finalità di incremento occupazionale, le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di mantenere l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato.
3. In caso di investimenti in infrastrutture pubbliche, l'obbligo di mantenimento dell'investimento, comprese la localizzazione in Toscana e la finalità oggetto di agevolazione, è di dieci anni decorrenti dall’erogazione del saldo, purché alla medesima data l’opera entri in funzione. Se alla data di erogazione del saldo l’opera non è entrata in funzione, i termini di mantenimento dell’investimento decorrono dalla data di entrata in funzione dell’opera stessa. (51)
Comma così sostituito con
l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17
.
Art. 20 bis
1.
Prima dell'avvio del progetto o in corso di realizzazione dello stesso o in sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria può chiedere la riduzione o la rimodulazione del progetto stesso nei termini e con le modalità previste dal bando. La riduzione del progetto non comporta la revoca dell'agevolazione.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, anche agli investimenti in infrastrutture pubbliche.
Art. 21
2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.
3. Quando sia accertata, con provvedimento giudiziale definitivo, l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, unitamente alla revoca dell'agevolazione è disposta la restituzione delle somme erogate ed è applicata la sanzione amministrativa di cui all'
articolo 9 del d.lgs. 123/1998 .
e) la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore. In tali casi la revoca comporta il pagamento, da parte del beneficiario, di un rimborso determinato forfettariamente dalla Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti e in proporzione all'entità dell’agevolazione. (55)
Lettera così sostituita con
l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19
.
6. Il procedimento di revoca si conclude entro novanta giorni dalla data di avvio.
7. Il termine di cui al comma 6 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli investimenti in infrastrutture pubbliche. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 20, comma 3, comporta la revoca totale dell’agevolazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22. (58)
Comma così sostituito con
l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19
.
Art. 22
Revoca parziale delle agevolazioni
1. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 20, comma 1, lettera a), e
comma 1 bis, (59)
Parole inserite con
l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20
.
salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto. In ogni caso l’entità della revoca non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa.
2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), fatta eccezione per i primi dodici mesi di investimento, da calcolarsi dall’erogazione del saldo, in cui la revoca è pari al 100 per cento, per gli anni successivi l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente:
a)
dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 90 per cento;
b)
dal venticinquesimo mese al trentaseiesimo mese, revoca pari al 75 per cento;
c)
dal trentasettesimo mese al quarantottesimo mese, revoca pari al 65 per cento;
2 bis.
Nelle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 1 bis, fatta eccezione per i primi dodici mesi di investimento, da calcolarsi dall’erogazione del saldo, in cui la revoca è pari al 100 per cento, per gli anni successivi l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente:
a)
dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75 per cento;
Art. 23
1. Non possono accedere alle agevolazioni per un periodo di due anni successivi all'adozione del provvedimento di revoca le imprese che sono state oggetto di revoca totale:
a)
ai sensi dell'articolo 21, comma 3;
b)
per decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta;
c)
per il venir meno dell’investimento oggetto di agevolazione di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), e comma 1 bis;
d)
per il venir meno dell’unità produttiva localizzata in Toscana di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b), e comma 1 bis;
e)
per l'adozione di provvedimenti definitivi in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
2.
Non possono accedere alle agevolazioni i soggetti nei cui confronti è in essere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato di importo superiore ad euro 5.000,00 e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese.
3.
Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche in caso di:
a)
dilazione di pagamento e piano di rateizzazione del pagamento non rispettati;
b)
debito iscritto a ruolo presso l’agente di riscossione coattiva.
4.
Se le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto interessato può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l’esclusione dall’agevolazione.
5.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano in caso di rispetto delle scadenze di un piano di rateizzazione concordato con la Regione a seguito di un provvedimento di revoca.
Art. 24
Abrogato.
Art. 25
Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso
1. L'adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'
articolo 14 del d.lgs. 81/2008 determina la sospensione dell'agevolazione concessa.
2. Le imprese sospese ai sensi dell'
articolo 14 del d.lgs. 81/2008 non possono accedere alle agevolazioni per l'intera durata del provvedimento sospensivo.
3. L’adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all’
articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008 , comporta la revoca totale dell’agevolazione concessa e l’esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura nelle seguenti ipotesi: Art. 25 bis
1.
Gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k ter), sono attuati secondo quanto disposto:
a)
dalla normativa statale, laddove l’intervento è da essa previsto e regolato;
b)
dalla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b) e
dall’articolo 20, commi 1 e 2.
Art. 25 ter
1.
Le imprese beneficiarie si impegnano a promuovere la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni e alle molestie nei luoghi di lavoro.