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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71

Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017

Art. 6
Criteri generali per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese
1. Gli interventi a sostegno delle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea e, in particolare, agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
2. Le intensità di aiuto, espresse in termini di equivalente sovvenzione lorda o netta, non possono eccedere quelle previste o approvate dalla Commissione dell'Unione europea per le varie tipologie di investimento, di soggetto beneficiario e dell'area interessata dall'intervento.
3. Gli interventi soggetti a notifica non possono essere attuati prima della loro autorizzazione da parte della Commissione europea.
4. Il responsabile dell'intervento prevede nel bando la possibilità di interruzione della raccolta delle domande di accesso all'agevolazione in relazione alle risorse disponibili. Con avviso, pubblicato nel sito ufficiale della Regione, il responsabile dell'intervento dà tempestivamente notizia dell'interruzione della raccolta delle domande.
5. Gli interventi sono attuati secondo principi di gradualità e proporzionalità correlati alla dimensione delle imprese beneficiarie.
6. La razionalizzazione degli interventi è assicurata mediante l'accorpamento di strumenti preordinati al perseguimento delle medesime finalità, evitando sovrapposizioni di interventi regionali con interventi comunitari e nazionali.
7. Ai fini della presente legge si considerano micro, piccole, medie e grandi imprese quelle corrispondenti agli specifici parametri previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.

Note del Redattore:

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Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 17 .

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Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.