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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71

Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017

Art. 4
Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese
1. La Regione, nel rispetto della disciplina urbanistica, al fine di favorire l'insediamento di imprese e migliorare la localizzazione del sistema delle imprese insediate, favorisce la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, quali:
a) aree e infrastrutture per insediamenti produttivi, con priorità alle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA);
b) spazi per lo start up e il coworking di imprese;
c) infrastrutture per il trasferimento tecnologico quali centri e parchi scientifici e tecnologici, incubatori di impresa, laboratori di ricerca applicata e dimostratori tecnologici;
d) infrastrutture inerenti alle attività di commercio e al turismo, ivi compresi i centri commerciali naturali.
2. La Regione favorisce la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, prioritariamente attraverso il recupero, l'utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di:
a) aree bonificate;
b) aree produttive dismesse;
c) patrimonio immobiliare pubblico;
d) aree interessate a progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana;
e) aree logistiche destinate ad insediamento di imprese.
3. Ai fini del presente articolo, per aree produttive dismesse si intendono le aree nelle quali la condizione di dismissione, caratterizzata dalla cessazione delle attività economiche su almeno il 50 per cento delle superfici coperte, sussiste ininterrottamente da oltre tre anni. Il comune territorialmente competente accerta e attesta, preliminarmente al riconoscimento dell'agevolazione, la sussistenza di tali condizioni.
4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono escluse le opere di bonifica, di messa in sicurezza idraulica del territorio, di depurazione e le opere di infrastrutture connesse al sistema di mobilità e trasporto. (31)

Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 3.

5. L'individuazione delle infrastrutture oggetto di finanziamento regionale avviene, in coerenza con gli strumenti di programmazione di cui all'articolo 2, sulla base di specifici bandi o accordi sottoscritti tra la Regione e gli enti pubblici interessati.

Note del Redattore:

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Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 17 .

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Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.