Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3
Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla l.r. 65/2014 . (1)
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017
Art. 5
Monitoraggio degli effetti applicativi della legge
1. Al fine di monitorare gli effetti applicativi della presente legge, con decorrenza dall’entrata in vigore della stessa, i comuni trasmettono alla Giunta regionale, con cadenza annuale, una relazione che renda conto delle pratiche edilizie in corso o concluse in attuazione delle presenti disposizioni.
2. La Giunta regionale, sulla base dei dati trasmessi dai comuni, invia ogni cinque anni (17) una relazione informativa alla competente commissione consiliare.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.