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Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla l.r. 65/2014. (1)

Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017

Art. 4 bis
Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato nei centri storici(15)

Articolo inserito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.

1. I comuni situati nelle aree interne indicate nella deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2014, n. 32 (Programmazione Fondi strutturali 2014-2020. Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. Indirizzi per l’attuazione nell’ambito della programmazione di Fondi strutturali 2014-2020) applicano incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione agli interventi di recupero su immobili ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967) o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, che risultano non utilizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del presente articolo e che presentano le medesime caratteristiche di degrado di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b).
2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata nella misura minima del 50 per cento nel caso di interventi che, nel rispetto della disciplina degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunali, garantiscano il raggiungimento della classe energetica D ai sensi del d.m. linee guida eseguiti contestualmente ad interventi di riparazione locale secondo la vigente normativa sismica.
3. I comuni possono prevedere un'ulteriore riduzione degli oneri di urbanizzazione, nell’ambito degli interventi da realizzarsi sugli edifici di cui al comma 1, in misura proporzionale ai diversi livelli di risparmio energetico e di sicurezza sismica raggiunti con l’intervento.
4. Ai fini della verifica da parte del comune della sussistenza delle condizioni stabilite dalla presente legge, i proprietari degli immobili allegano alla richiesta di permesso di costruire, o alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), le dichiarazioni necessarie alla verifica:
a) dello stato di abbandono dell’immobile, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del richiedente che attesti l'assenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del presente articolo o l’esistenza di altre condizioni in grado di dimostrare lo stato di abbandono dell’immobile nel medesimo periodo;
b) della presenza delle condizioni di degrado definite dall’articolo 1, comma 3, lettera b), nell'ambito della relazione tecnica di asseverazione.
5. Il titolo abilitativo contiene la documentazione attestante il livello di risparmio energetico e di sicurezza simica da conseguire. In sede di certificazione di agibilità è attestata la sussistenza del livello di risparmio energetico e di sicurezza conseguiti con l’intervento.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.