PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;
Visti gli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il regolamento 800/2008/CE della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il

Visto il

Visto il

Visto il

Visto il

Vista la


Visto il

Visto il


Vista la sentenza della Corte Costituzionale 21 giugno 2013, n. 153, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale promossa sulla legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana);
Considerato quanto segue:
1. Investire in cultura e paesaggio significa investire nella crescita economico-sociale del Paese e contribuire alla competitività del territorio;
2. La Regione Toscana, già nel 2012, con la legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana), ha attivato una specifica politica fiscale di agevolazione nei confronti dei privati che contribuiscano alla realizzazione di progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio in Toscana, e ciò tenendo conto che dal 2013 avrebbe avuto piena applicazione il

3. La Corte costituzionale. con la sentenza 153/2013. ha confermato l’impostazione del legislatore toscano ribadendo che il

4. Nel 2014 lo Stato ha formalizzato misure analoghe a quelle disposte dalla Regione Toscana con il

5. Alla luce delle analisi compiute sull’applicazione della l.r. 45/2012 , è opportuno modificarne la disciplina, al fine di renderla maggiormente efficace e attrattiva di erogazioni liberali, confermando l’opportunità di sinergia tra le risorse pubbliche e le risorse private destinate alla cultura e alla valorizzazione del paesaggio e permettendo di contribuire;
6. A tali fini, rispetto alla disciplina della l.r. 45/2012 , sono oggetto delle agevolazioni fiscali anche i finanziamenti per i progetti d’intervento previsti dal

7. Si prevede che la Giunta regionale invii annualmente al Consiglio regionale una relazione che, sulla base degli elementi raccolti, dia conto dei risultati ottenuti dall’applicazione della presente legge;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.