Art. 7
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione che illustra l’attuazione della presente legge contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:
b) l’ammontare delle erogazioni effettuate in riferimento:
1) all’articolo 3, comma 1, lettera a), distinte per tipologia di progetto, tipologia di soggetto finanziatore e provincia;
2) all’articolo 3, comma 1, lettera b), distinte per tipologia di soggetto finanziatore e provincia.
c) le minori entrate per IRAP che ne derivano per il bilancio regionale;
d) lo stato di attuazione dei progetti finanziati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.