Art. 6
Convenzione con l’Agenzia delle entrate
1. Il Presidente della Giunta regionale può stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate che disciplina i rapporti tra la Regione e l'Agenzia delle entrate stessa circa le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio ed i controlli sul suo corretto utilizzo, ai sensi dell’
articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

Note del Redattore:
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