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Legge regionale 3 aprile 2017, n. 16

Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 5 aprile 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);


Vista la legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell’8 febbraio 2017;


Considerato quanto segue:


1. Il processo di riordino delle funzioni della province e della Città metropolitana di Firenze si conclude, secondo quanto previsto dalla l.r. 22/2015 , con il trasferimento di beni e di rapporti in corso, secondo quanto risulta dagli accordi organizzativi previsti dall’articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015 ;


2. La Giunta regionale ha provveduto a formalizzare gli accordi organizzativi per il subentro della Regione nei beni e in rapporti in corso, ai sensi dell’articolo 10, commi 13 e 16 bis, della l.r. 22/2015 , stabilendo, in conformità alla legge, l’immediata efficacia delle parti di detti accordi relative al trasferimento a titolo gratuito dei beni mobili e dei rapporti per i quali non sussistono oneri ulteriori rispetto a quelli previsti nel bilancio regionale. È comunque opportuno prevedere che, in sede di verbale di consegna dei beni mobili, ne sia accertata l’effettiva presenza, il funzionamento e la funzionalità;


3. Occorre modificare esplicitamente la l.r. 22/2015 prevedendo che le parti degli accordi relativi a beni immobili (trasferimento in proprietà, cessione in uso, locazione) e ai rapporti onerosi siano comunque recepiti in legge;


4. È necessario disporre sulla decorrenza del trasferimento dei beni immobili e dei rapporti che li riguardano, stabilendo, di norma, detta decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Allo stesso tempo, è opportuno modificare il soggetto tenuto alla trascrizione delle cessioni in uso, ponendo detto adempimento in capo alla Regione;


5. È necessario dettare disposizioni specifiche per regolare taluni rapporti, nonché, in attuazione di quanto stabilito dalla l.r. 70/2015 , aggiornare le tabelle relative alla spesa del personale;


6. È necessario dettare disposizioni per regolare i rapporti di alloggio sussistenti, alla data del trasferimento, nei caselli idraulici, stabilendo comunque la cessazione dei rapporti precedenti con gli enti locali. Allo stesso tempo, nell’ambito della riorganizzazione del servizio di piena e di pronto intervento, è necessario procedere alla ricognizione delle modalità di utilizzazione dei caselli, volta ad accertare la strumentalità o meno dell’uso abitativo; nel periodo transitorio relativo alla ricognizione, è necessario regolare in modo omogeneo l’utilizzo a titolo gratuito dei caselli a fini abitativi da parte del personale trasferito che svolge funzioni di sorvegliante e ufficiale idraulico. Al termine del periodo transitorio, e per i successivi ventiquattro mesi, è opportuno prevedere, in caso di esclusione della strumentalità, un ulteriore periodo nel quale è consentito mantenere la disponibilità degli alloggi con l'applicazione di un canone annuo pari a euro 1.200,00. I rapporti con soggetti diversi, individuati negli accordi allegati, sono invece disciplinati ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana”);


7. È opportuno disporre l’entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale, in considerazione dell’urgenza a provvedere agli adempimenti previsti per il trasferimento dei beni e dei rapporti;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 4 .

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Parole soppresse con con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.