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Legge regionale 3 aprile 2017, n. 16

Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 5 aprile 2017

Art. 6
Subentro nella proprietà di beni mobili
1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni mobili dalla data stabilita negli accordi organizzativi formalizzati con deliberazione della Giunta regionale a norma dell’articolo 10, comma 16 bis, della l.r. 22/2015 .
2. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio regionale con la sottoscrizione del verbale di consegna. Se alla data del verbale di consegna un bene mobile risulta effettivamente mancante o non più funzionante o non funzionale alle esigenze della Regione, il bene non è trasferito e resta nella proprietà dell’ente locale, ancorché contenuto nell’elenco ricognitivo allegato all’accordo.
3. Se, al momento del trasferimento della proprietà di un casello idraulico, risultano collocati nel casello medesimo beni mobili ulteriori rispetto a quelli già contenuti negli elenchi allegati agli accordi formalizzati ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 , al trasferimento alla Regione della proprietà a titolo gratuito di detti beni mobili si provvede direttamente con verbale di consegna.
4. Il carico dei beni mobili da parte della Regione Toscana e lo scarico dei beni mobili da parte dell’ente locale sono effettuati dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 4 .

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Parole soppresse con con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.