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Legge regionale 3 aprile 2017, n. 16

Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 5 aprile 2017

Art. 3
Subentro nella proprietà di beni immobili
1. Costituisce titolo per la trascrizione dei beni immobili di cui all’articolo 2, comma 1, il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna sottoscritto dall’ente locale e dall’ufficio regionale competente in materia di patrimonio.
2. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili di cui all’articolo 2, comma 1, avviene successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, quando specifiche previsioni degli allegati da A a I:
a) stabiliscono che il bene sia trasferito a seguito di puntuale identificazione catastale derivante da frazionamento; in tali casi, il trasferimento della proprietà decorre dalla sottoscrizione del verbale di consegna;
b) stabiliscono che, non risultando effettuata la trascrizione del bene da parte dell’ente locale, il bene sia trasferito a seguito del completamento delle procedure inerenti alla pubblicità immobiliare da espletarsi a cura dell’ente cedente; in tali casi, il trasferimento della proprietà decorre dalla sottoscrizione del verbale di consegna;
c) stabiliscono che il bene sia trasferito a seguito dell’adozione di ulteriori atti o del compimento di ulteriori attività; in tali casi il trasferimento della proprietà decorre dalla data specificamente indicata negli allegati da A a I.
3. Non si procede alla trascrizione del bene immobile trasferito alla Regione se, a causa del mancato completamento di precedenti procedure di pubblicità immobiliare, esso risulta ancora intestato alla Regione.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data della trascrizione della proprietà del bene immobile in capo alla Regione, l'ente cedente continua a gestire il bene medesimo e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della l.r. 22/2015 .
5. Se, per effetto degli accordi intervenuti tra la provincia e l’unione di comuni ai sensi dell’articolo 13, comma 9, della l.r. 22/2015 , nel bene immobile trasferito in proprietà alla Regione si trovano, all’entrata in vigore della presente legge, dipendenti trasferiti dalla provincia all’unione di comuni, la Regione, al fine di assicurare la continuità dell’esercizio della funzione trasferita, provvede alla concessione in uso gratuito all’unione di comuni della porzione del bene interessato o di altro bene immobile di sua proprietà ubicato nel territorio comunale. Analogamente la Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, può concedere ad uso gratuito gli spazi, nei beni immobili di cui agli allegati da A a I, già utilizzati alla data del 1 gennaio 2017 dalle province, in particolare per la sala operativa di protezione civile provinciale.
6. Per il trasferimento dei canali irrigui delle province di Lucca e di Massa-Carrara si provvede ai sensi dell’articolo 8.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 4 .

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Parole soppresse con con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.