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Legge regionale 3 aprile 2017, n. 16

Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 5 aprile 2017

Art. 2
Recepimento degli accordi sui beni immobili
1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni immobili delle province e della Città metropolitana di Firenze secondo quanto previsto dagli allegati da A a I della presente legge, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015 . Detti beni sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione Toscana a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i casi di trasferimento successivo previsti dall’articolo 3. Resta fermo l’immediato utilizzo dei beni che risultano già in uso dalla Regione.
2. La Regione Toscana, le province e la Città metropolitana di Firenze provvedono alla stipulazione degli atti di cessione in uso per funzioni secondo quanto previsto dall’articolo 5 e dagli allegati da A a I della presente legge.
3. Gli allegati da A a I indicano gli immobili per i quali la Regione subentra nei contratti di locazione, previo assenso del locatore. L'assenso può essere acquisito dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze o direttamente dalla Regione. L’assenso del proprietario determina la successione nel contratto a far data dal 1° gennaio 2017. La successione comporta l’adempimento delle obbligazioni a carico della Regione che sono in scadenza a far data dal 1° gennaio 2017.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 4 .

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Parole soppresse con con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.