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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 12
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 77.300.000,00 per gli anni dal 2022 al 2025, (60)

Parole così sostituite con l.r 29 dicembre2022 n. 45, art. 10, comma 1.

previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati, per:
a) lo sviluppo della progettazione riguardante il sistema tramviario fiorentino e la sua estensione nell'area metropolitana per l'importo massimo di euro 7.200.000,00 nel triennio 2022 – 2024 (55)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 5.

;
b) la progettazione di fattibilità tecnico economica per l'estensione della linea tramviaria 1 verso l'Ospedale Meyer per l'importo massimo di euro 100.000,00 nell'anno 2023; (61)

Parola così sostituita con l.r 29 dicembre2022 n. 45, art. 10, comma 2.

c) la realizzazione di interventi per l’estensione verso Bagno a Ripoli del sistema tramviario dell’area metropolitana fiorentina per l’importo massimo di euro 70.000.000,00 nel triennio 2023 – 2025. (62)

Parole così sostituite con l.r 29 dicembre2022 n. 45, art. 10, comma 3.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:
a) per la spesa di cui al comma 1, lettera a), per l'importo massimo di euro 1.151.636,90 per l'anno 2022, di euro 4.822.943,44 per l'anno 2023 e di euro 1.225.419,66 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024; (56)

Lettera così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 5.

b) per la spesa di cui al comma 1, lettera b), per l'importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023; (63)

Lettera così sostituita con l.r 29 dicembre2022 n. 45, art. 10, comma 4.

c) per la spesa di cui al comma 1, lettera c), per l'importo massimo di euro 16.000.000,00 per l'anno 2023, di euro 40.000.000,00 per l’anno 2024 e di euro 14.000.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025. (64)

Lettera così sostituita con l.r 29 dicembre2022 n. 45, art. 10, comma 5; poi parzialmente modificata con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 6.


Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 18.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 18.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 19.

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Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 20 ; poi sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 19 ; infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 14 .

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Note soppresse.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 21 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 11.

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 19 ; poi sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 ; infine così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 13 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 19 .

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Parola prima sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 ; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 ; e poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 21 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 14 .

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 15 ; poi così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 5 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 6 agosto 2021, n. 31 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 6 agosto 2021, n. 31 , art. 2.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 , poi abrogata con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 13 .

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 5 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r 29 dicembre2022 n. 45 , art. 9, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r 29 dicembre2022 n. 45 , art. 9, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r 29 dicembre2022 n. 45 , art. 9, comma 3.

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Parole così sostituite con l.r 29 dicembre2022 n. 45 , art. 10, comma 1.

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Parola così sostituita con l.r 29 dicembre2022 n. 45 , art. 10, comma 2.

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Parole così sostituite con l.r 29 dicembre2022 n. 45 , art. 10, comma 3.

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Lettera così sostituita con l.r 29 dicembre2022 n. 45 , art. 10, comma 4.

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Lettera così sostituita con l.r 29 dicembre2022 n. 45 , art. 10, comma 5; poi parzialmente modificata con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.