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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 9
Progetto di vita
1. La Regione promuove la centralità della persona con disabilità attraverso il progetto di vita in coerenza con la l. r. 41/2005 e con la legge regionale 18 dicembre 2008, n.66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza).
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione persegue l’obiettivo di migliorare la qualità, la quantità e l’appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle persone con disabilità.
3. L'elaborazione del progetto di vita richiede la valutazione dei bisogni e delle capacità sul modello bio psico-sociale e la verifica sul raggiungimento degli obiettivi.
4. Il progetto di vita assicura:
a) la continuità e la coerenza con il percorso di vita, con particolare riferimento al passaggio dall'infanzia-adolescenza all'età adulta;
b) lo sviluppo, il recupero e il mantenimento dell'autonomia personale;
c) l'integrazione con i servizi socio sanitari;
d) la realizzazione del massimo grado di vita indipendente, dell'inclusione nella società e dell’autodeterminazione, anche attraverso la promozione di soluzioni domiciliari o di micro comunità;
e) il coinvolgimento della persona, della famiglia e degli altri attori nella programmazione degli interventi e nella scelta sul luogo di vita;
f) la permanenza, ove possibile, della persona con disabilità anziana nell’ambiente o nella struttura nella quale vive.
5. Il progetto di vita prevede altresì gli interventi da attivare e gli eventuali percorsi di riabilitazione.
6. La valutazione del progetto di vita prevede la periodica analisi dell'efficacia degli interventi e la rivalutazione dei bisogni, degli obiettivi e degli interventi da realizzare.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.