Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60
Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017
Art. 5
Procedura di accertamento sanitario della disabilità
1. La procedura di accertamento sanitario della condizione di disabilità è di competenza delle aziende unità sanitarie locali (USL), ferme restando le funzioni dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) di cui all'
articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2009, n. 102 , e ai relativi provvedimenti attuativi.
articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2009, n. 102 , e ai relativi provvedimenti attuativi.2. La condizione di disabilità comprende:
a) lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, la condizione di handicap di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);b) la condizione per il collocamento mirato al lavoro di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);c) la condizione per l'attivazione dell'integrazione scolastica di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'
articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 ).
articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 ).3. La condizione di disabilità è accertata ai fini del conseguimento del contrassegno invalidi di cui all'articolo 381 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ed ai fini dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale di cui all'
articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ed ai fini dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale di cui all'
articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



