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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 28
Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale
1. La Giunta regionale effettua il monitoraggio sulle politiche per le persone con disabilità ed invia al Consiglio regionale una relazione annuale sulle azioni intraprese.
2. Il Consiglio regionale valuta i risultati ottenuti dall’attuazione delle politiche sulla disabilità, anche avvalendosi di enti regionali di ricerca, e dà gli indirizzi per l’azione regionale in materia.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.