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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 26
Consulta regionale per la disabilità
1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la disabilità al fine di partecipare alle politiche regionali sulla disabilità con compiti consultivi e propositivi nella materia disabilità.
2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da ventiquattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità a livello regionale designati dal Forum delle associazioni delle persone con disabilità. Ai componenti della Consulta non compete alcuna indennità né alcun rimborso spese. La Consulta dura in carica cinque anni dalla nomina. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale.
3. La Consulta regionale per la disabilità:
a) propone progetti sulla disabilità, per l'inclusione, l'accessibilità e la partecipazione della persona con disabilità;
b) presenta proposte sul diritto all'istruzione e il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
c) promuove iniziative di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità.
4. La Consulta disciplina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento con apposito regolamento.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.