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Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57

Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 18 ottobre 2017

Art. 3
Recupero dei canoni
1. Nelle more del recupero coattivo la Regione può inviare avvisi di pagamento bonari, nonché eventuali ulteriori comunicazioni ritenute utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie rilevanti ai fini della corretta definizione della richiesta di pagamento.
2. Decorso inutilmente il termine per il pagamento del canone, la Regione procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), oppure sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), nonché secondo le disposizioni Sito esternodel titolo II del d.p.r. 602/1973 , in quanto compatibili.
2 bis. Alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributario e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, la Regione può applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Sono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 785, 786, 788, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802 e 803, della medesima l. 160/2019. (6)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 41.

3. Il recupero del canone è effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al termine ordinario di pagamento del canone stabilito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.