Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57
Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 .
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 18 ottobre 2017
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario posti dalla legislazione statale, detta disposizioni in materia di canoni per il rilascio delle concessioni per l’occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque non rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) e in materia di indennizzi per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque senza titolo.(7)
2. In particolare, la presente legge disciplina:
a) le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei canoni per l’occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque;
a bis)
le attività di accertamento, liquidazione e riscossione degli indennizzi per l'occupazione e l'uso del demanio idrico senza titolo non rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 1 della l.r. 77/2016 e per l'utilizzazione delle acque senza titolo;
(8)
b) i procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative per l’occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque.
2 bis. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per le concessioni idroelettriche di grande derivazione.(1)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



