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Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57

Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 18 ottobre 2017

Art. 4
Recupero delle spese
1. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, sono addebitate le spese postali ed amministrative pari a 1 euro per comunicazione inviata.
2. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, qualora si proceda ai sensi Sito esternodel d.p.r. 602/1973 , sono addebitate le spese previste dalla vigente normativa.
3. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, qualora si proceda ai sensi del r.d. 639/1910, sono addebitate le somme per il recupero delle spese amministrative e istruttorie stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.