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Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57

Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 18 ottobre 2017

Art. 12
Applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato
1. L'aliquota dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015) e di cui all'articolo 33 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilità per l'anno 2017), per gli anni 2017 e 2018, è ridotta del 100 per cento. A decorrere dal 2019 all'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2016 .
2. Per i pagamenti effettuati per l’intero ammontare dell’imposta per l'annualità 2017 alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il rimborso delle somme versate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.