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Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57

Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 18 ottobre 2017

Art. 10 bis
Accorpamento di concessioni di derivazione(5)

Articolo inserito con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 5.

1. Qualora la stipula degli accordi ed il processo di riordino di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 10, determini, in capo ad un unico titolare, l’accorpamento di più concessioni insistenti sullo stesso corpo idrico sotterraneo oppure, in continuità morfologica, sullo stesso corpo idrico superficiale, tale accorpamento è attuato nel rispetto delle procedure di cui al r.d. 1775/1933 e al d.p.g.r. 61/R/2016 e delle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, ferme restando:
a) la durata di ciascuna singola concessione accorpata o comunque, in caso di prolungamento, la durata massima stabilita dalla legge;
b) l’aggregazione per una soglia complessivamente non superiore a 3000 kw, in caso di concessioni di piccole derivazioni idroelettriche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.