Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57
Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 .
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 18 ottobre 2017
Art. 10 bis
Accorpamento di concessioni di derivazione(5)
1. Qualora la stipula degli accordi ed il processo di riordino di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 10, determini, in capo ad un unico titolare, l’accorpamento di più concessioni insistenti sullo stesso corpo idrico sotterraneo oppure, in continuità morfologica, sullo stesso corpo idrico superficiale, tale accorpamento è attuato nel rispetto delle procedure di cui al r.d. 1775/1933 e al d.p.g.r. 61/R/2016 e delle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, ferme restando:
a) la durata di ciascuna singola concessione accorpata o comunque, in caso di prolungamento, la durata massima stabilita dalla legge;
b) l’aggregazione per una soglia complessivamente non superiore a 3000 kw, in caso di concessioni di piccole derivazioni idroelettriche.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.