Art. 6
Aziende agrituristico-venatorie. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“
8 bis. L’azienda deve conferire alla Regione un importo corrispondente al valore del 10 per cento dei capi abbattuti calcolato, applicando i parametri di riferimento stabiliti dalla competente struttura regionale, nel modo seguente:
a) per i galliformi il 10 per cento fino a 2000 capi; la quota è ridotta al 5 per cento per la quota eccedente le 2000 unità;
b) per gli ungulati e la lepre il 10 per cento fino a 400 capi; la percentuale è ridotta al 5 per cento sulla quota eccedente.
”.2. Alla fine del comma 11 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 sono aggiunte le parole: “
nonché le modalità per l’esercizio del prelievo
”.Note del Redattore:
Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.