Art. 11
Guardie venatorie volontarie. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 3/1994
1. Nel comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 3/1994 le parole: “
a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'
articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 )
”.2. Il comma 4 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale e composta da massimo sei membri. La composizione, l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento della commissione d'esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma. Nella composizione della commissione è assicurata la presenza paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
”.Note del Redattore:
Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.