Menù di navigazione

Legge regionale 28 luglio 2017, n. 37

Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 84/2016 e 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

Art. 10
Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie. Inserimento dell’articolo 34 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 34 bis - Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie
1. Per lo svolgimento di attività di supporto e servizio alle squadre di caccia al cinghiale possono essere realizzati nel territorio rurale manufatti secondo quanto previsto dall’
articolo 78 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio).
2. Per lo svolgimento di attività di supporto e servizio alle squadre di caccia al cinghiale possono essere realizzati anche interventi edilizi sul patrimonio esistente secondo quanto previsto dall’
articolo 79 della l.r. 65/2014
.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.