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Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017

CAPO XXV
Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 )
Art. 99
Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 30/2015
1. L'articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ) è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano
1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’
articolo 7 della l.r. 1/2015
.
2. Ai sensi dell’
articolo 10 della l.r. 1/2015
, ed in coerenza con il PRS, il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui all’articolo 3, lettera h,
della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14
(Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), nel perseguire finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, definisce:
a) le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali, assicurandone la sinergia all’interno del sistema integrato delle aree naturali protette della Toscana, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
b) la strategia regionale della biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità;
c) le strategie di coordinamento delle componenti e dei valori del patrimonio naturalistico ambientale regionale di cui all'articolo 1;
d) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie di cui alle lettere a), b) e c).
3. In coerenza con gli strumenti di programmazione di cui al comma 2 la Regione stabilisce annualmente, con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’
articolo 8 della l.r. 1/2015
, le priorità in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale per l’anno successivo. Con nota di aggiornamento al DEFR di cui all'
articolo 9 della l.r. 1/2015
individua, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, le iniziative e le azioni finalizzate alla conservazione, alla gestione ed allo sviluppo ecosostenibile dei territori e degli elementi del patrimonio naturalistico toscano.
4. La Giunta regionale, nel quadro di quanto stabilito dal DEFR come aggiornato ai sensi dell’
articolo 9 della l.r. 1/2015
, approva con deliberazione entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, che definisce in particolare:
a) l'aggiornamento degli elenchi delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000, completi dello stato dei relativi atti di pianificazione e regolamentazione;
b) l'elenco delle proposte di istituzione di nuove aree protette o di designazione di nuovi siti della Rete Natura 2000, nonché di modifica dei perimetri di quelli già istituiti, da sottoporre a verifica di coerenza con la disciplina normativa di riferimento e con gli atti della programmazione regionale;
c) l'elenco delle riserve e dei siti della Rete Natura 2000 esterni al territorio di competenza degli enti parco regionali, per la gestione dei quali la Regione, nell'anno di riferimento, può:
1. previa stipula di convenzione, avvalersi degli enti parco regionali, in ragione della peculiarità dei valori naturalistici presenti in tali aree e siti o della loro connessione ecologica con le aree dei
parchi nonché dell'opportunità di garantire l'unitarietà di gestione dei territori interessati;
2. previa stipula di convenzione, avvalersi dei comuni, anche associati nelle forme previste dal
titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali), nel caso in cui le riserve e i siti della Rete Natura 2000 ricadano interamente nel territorio di competenza;
3. attivare forme di collaborazione con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 13 della l. 349/1986
:
3.1) nei casi e con le modalità previste dall’articolo 12, comma 4, e dall’
articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42
(Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'
articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72
“Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”);
3.2) nei casi e con le modalità previste dell'
articolo 10 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28
(Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);
d) le attività e gli interventi da realizzare a cura della Regione, corredati dal relativo cronoprogramma, ove necessario in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma
triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'
Sito esternoarticolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
e) le attività e gli interventi da realizzare a cura degli enti parco, degli enti gestori o dei soggetti che svolgono attività gestionale ai sensi della lettera c) e finanziati, in tutto o in parte, dalla Regione, anche attraverso eventuali contributi comunitari o statali;
f) le attività e gli interventi da realizzare a cura di soggetti privati, finanziati in tutto o in parte dalla Regione, anche attraverso eventuali contributi comunitari o statali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, atti in particolare a:
1. perseguire gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico ambientale regionale;
2. favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente, in coerenza con le finalità delle aree protette e della tutela della biodiversità;
g) le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica.
5. Il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.
6. Il monitoraggio delle politiche regionali in materia di aree naturali protette e di biodiversità è inserito nell'apposita sezione del documento annuale di monitoraggio degli atti di programmazione di riferimento.
”.
Art. 100
Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 30/2015
1. Alla lettera a) e alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 30/2015 , le parole: “
previa verifica della coerenza ambientale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera f)
” sono sostituite dalle seguenti: “
previa la verifica di coerenza di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b)
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 30/2015 la parola: “
5
” è sostituita dalle seguenti: “
4, lettera c)
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 30/2015 le parole: “
della presente legge
” sono soppresse.
Art. 101
Istituzione e funzioni dell’ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 30/2015
1. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 30/2015 la parola: “
5
” è sostituita dalle seguenti: “
4, lettera c)
”.
Art. 102
Funzioni delle Province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 30/2015
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 30/2015 la parola: “
ambientale
” è soppressa, e la parola “
f)
” è sostituita dalla seguente: “
b)
”.
Art. 103
Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2015
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 30/2015 la parola: “
5
” è sostituita dalle seguenti: “
4, lettera c)
” e la parola: “
3
” è sostituita dalla seguente: “
4
”.
Art. 104
Piano integrato per il parco. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 30/2015
1. Nell’alinea del comma 8 dell'articolo 27 della l.r. 30/2015 le parole: “
con il piano regionale di sviluppo (PRS) di cui all'
articolo 7 della L.R. 1/2015
e
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 della l.r. 30/2015 è aggiunto il seguente:
8 bis. All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma annuale di cui all'articolo 36.
”.
Art. 105
Procedimento per l’approvazione del piano integrato del parco. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 30/2015
Art. 106
Programma annuale delle attività. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 30/2015
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 30/2015 è aggiunto il seguente:
2 bis. L'ente parco dà conto dello stato di attuazione delle azioni individuate ai sensi del comma 1 nella relazione di accompagnamento sulla gestione di cui all'articolo 35, comma 3.
”.
Art. 107
Funzioni di indirizzo e coordinamento sull’attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 30/2015
1. Il comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il documento di indirizzo annuale con il quale detta direttive, anche comuni, agli enti parco, per il perseguimento di specifici obiettivi di rilievo strategico per le politiche regionali e per lo svolgimento delle relative attività in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione dei parchi. Gli enti parco predispongono il bilancio preventivo economico nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo annuale che ripartisce tra gli enti parco regionali gli importi previsti dall’articolo 34, comma 1, lettera a). La relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio sulla gestione di cui all'articolo 35, dà atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti. Gli enti parco si adeguano ai rilievi della Regione.
”.
Art. 108
Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Modifiche all'articolo 46 della l.r. 30/2015
1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 30/2015 la parola: “
ambientale
” è soppressa e la parola: “
f)
” è sostituita dalla seguente: “
b)
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 30/2015 la parola: “
5
” è sostituita dalle seguenti: “
4, lettera c)
”, e le parole: “
di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c)
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui allo stesso articolo 12, comma 4, lettera c)
”.
Art. 109
Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali. Modifiche all'articolo 60 della l.r. 30/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 60 della l.r. 30/2015 le parole: “
lettera d)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettere e) ed f)
”.
Art. 110
Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio. Modifiche all'articolo 86 della l.r. 30/2015
1. Al numero 4) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 30/2015 le parole: “
e coerenti con il PAER di cui all'articolo 12
” sono soppresse.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.