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Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017

CAPO XX
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)
Art. 75
Programmazione. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 21/2010
1. L'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Programmazione
1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'
articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'
articolo 8 della l.r. 1/2015
definisce le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'
articolo 9 della l.r. 1/2015
, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con proprie deliberazioni definisce le modalità operative per l’attuazione
degli interventi di cui al comma 2:
a) in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all’articolo 31;
b) per il sostegno regionale degli enti di cui all’articolo 39, commi 1 e 2;
c) per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema;
d) per quanto previsto dagli articoli 4 e 7
della legge regionale 13 novembre 2014, n. 69
(Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell’unità nazionale);
e) per la determinazione del contributo per le fondazioni di cui all'articolo 42, comma 4;
f) in favore delle fondazioni di cui all’articolo 43, comma 4;
g) per il finanziamento di cui all’articolo 46, comma 4;
h) in materia di arte contemporanea di cui all’articolo 48, comma 4.
4. Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali nei modi previsti dalla
l.r. 1/2015
.
”.
Art. 76
Piano della cultura, progetti locali e progetti annuali. Abrogazione degli articoli 5, 8 e 32 della l.r. 21/2010
1. Gli articoli 5, 8 e 32 della l.r. 21/2010 sono abrogati.
Art. 77
Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 21/2010
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 21/2010 le parole: “
piano della cultura di cui all’articolo 4
” sono sostituite dalla seguente: “
DEFR
”.
Art. 78
Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 21/2010
1. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 21/2010 è sostituita dalla seguente:
Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali
”.
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale, secondo le modalità definite dall'articolo 4, comma 3, svolge le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale definiti nel PRS e declinati con il DEFR e, in particolare
:”.
Art. 79
Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 21/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 21/2010 le parole: “
per l’elaborazione e l’attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 4, nonché per la valutazione dei suoi effetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’elaborazione e l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi delle politiche regional
i”.
Art. 80
Le reti documentarie locali. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 21/2010
1. Al comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 21/2010 le parole: “
dal piano della cultura
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalle deliberazioni della Giunta regionale
”.
Art. 81
Tabella regionale. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 21/2010
1. Al comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 21/2010 le parole: “
ai sensi dell’articolo 5, comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
con gli atti di cui all’articolo 4, comma 3
”.
2. Al comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 21/2010 le parole: “
previsti dal piano della cultura di cui all’articolo 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’attuazione di ulteriori interventi di rilievo regionale previsti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento
”.
Art. 82
Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 21/2010
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 21/2010 le parole: “
nel piano di cui all’articolo 4,
” sono soppresse.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 21/2010 le parole: “
nei programmi regionali
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell’attuazione delle politiche regionali
”.
Art. 83
Commissione regionale dello spettacolo dal vivo. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 21/2010
1. Al comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 21/2010 , le parole: “
dei documenti annuali di attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 4,
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli atti di cui all’articolo 4, comma 3
”.
Art. 84
Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 21/2010
1. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 21/2010 le parole: “,
sulla base dei criteri stabiliti nel piano di cui all’articolo 4
” sono soppresse.
Art. 85
Forme del sostegno regionale. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 21/2010
1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 21/2010 le parole: “
, in forma annuale o pluriennale,
” sono soppresse.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 21/2010 le parole: “nei programmi regionali” sono sostituite dalle seguenti: “nell’attuazione delle politiche regionali”.
3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
2. Nel quadro degli interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento la Regione eroga contributi:
”.
4. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
3. L’ammontare dei contributi per le specifiche attività è determinato, in coerenza col DEFR, dalle delibere attuative di cui all’articolo 4, comma 3.
”.
Art. 86
Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 21/2010
1. Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 21/2010 le parole: “
previsti dal piano della cultura di cui all’articolo 4,
” sono sostituite dalle seguenti: “
del PRS
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 21/2010 le parole: “
dell’articolo 5, comma 2,
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’articolo 4, comma 3,
”.
Art. 87
Fondazione Maggio Musicale Fiorentino e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 21/2010
1. Al comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 21/2010 le parole: “
ai commi 1 e 2 e all’Orchestra Camerata strumentale di Prato
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai commi 1 e 3
” e le parole: “
5, comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
4, comma 3
”.
Art. 88
Modalità dell’intervento regionale. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 21/2010
1. Al comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 21/2010 le parole: “
definite dal piano della cultura di cui all’articolo 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
individuate dalle deliberazioni di cui all’articolo 4, comma 3
”.
Art. 89
Fondazione Scuola di Musica di Fiesole. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 21/2010
1. Al comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 21/2010 le parole: “
5, comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
4, comma 3
”.
Art. 90
Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 21/2010
1. Il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
4. Il PRS stabilisce i programmi e gli ambiti d’intervento prioritario della Regione in materia di promozione della cultura contemporanea, nonché le relative tipologie di intervento.
”.
Art. 91
Indicatori regionali, monitoraggio e informazione. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 21/2010
Art. 92
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 21/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 21/2010 le parole: “
con il piano della cultura di cui all’articolo 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
con il DEFR
”.
Art. 93
Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Sostituzione dell'articolo 54 della l.r. 21/2010
1. L'articolo 54 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 54 - Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali
1. Gli interventi della Regione in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 9 e 22
della l.r. 1/2015
.
”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.