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Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017

CAPO XII
Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere)
Art. 38
Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 16/2009
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) è abrogato.
Art. 39
Progetti delle associazioni. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 16/2009
Art. 40
Parametri di genere negli atti regionali che attribuiscono contributi. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 16/2009
1. Nella rubrica dell'articolo 11 della l.r. 16/2009 le parole: “
nei programmi
” sono sostituite dalle seguenti: “
negli atti
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 16/2009 le parole: “
Nei programmi
” sono sostituite dalle seguenti: “
Nell’ambito degli atti
”.
Art. 41
Bilancio di genere. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 16/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 16/2009 dopo le parole: “complessiva valutazione” sono aggiunte le seguenti: “di legislatura”, e le parole: “anche al fine della redazione del piano di cui all’articolo 22” sono soppresse.
Art. 42
Cittadinanza di genere nelle politiche economiche. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 16/2009
Art. 43
Programmazione. Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 16/2009
1. L'articolo 22 della l.r. 16/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 22 - Programmazione
1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'
articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
), stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali per la cittadinanza di genere nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.
2. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’
articolo 8 della l.r. 1/2015
stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e individua, in fase di nota di aggiornamento di cui all'
articolo 9 della l.r. 1/2015
, tenendo conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, gli interventi da realizzare ai fini di quanto stabilito dalla presente legge.
3. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.
”.
Art. 44
Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 16/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 16/2009 le parole: “
con il piano regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
con il DEFR
”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.