Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15
Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017
Art. 78
Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 21/2010
1. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 21/2010 è sostituita dalla seguente:
“
Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali
”.2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
“
1. La Giunta regionale, secondo le modalità definite dall'articolo 4, comma 3, svolge le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale definiti nel PRS e declinati con il DEFR e, in particolare
:”.3. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/2010 è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.