Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15
Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017
Art. 104
Piano integrato per il parco. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 30/2015
1. Nell’alinea del comma 8 dell'articolo 27 della l.r. 30/2015 le parole: “
con il piano regionale di sviluppo (PRS) di cui all'
articolo 7 della L.R. 1/2015 e
” sono soppresse.2. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 della l.r. 30/2015 è aggiunto il seguente:
“
8 bis. All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma annuale di cui all'articolo 36.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.