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Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017

Art. 104
Piano integrato per il parco. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 30/2015
1. Nell’alinea del comma 8 dell'articolo 27 della l.r. 30/2015 le parole: “
con il piano regionale di sviluppo (PRS) di cui all'
articolo 7 della L.R. 1/2015
e
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 della l.r. 30/2015 è aggiunto il seguente:
8 bis. All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma annuale di cui all'articolo 36.
”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.