Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima
Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 102
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:
a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 89;
c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 96 che effettua le attività nei confronti dei non associati. (90)
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.600,00:
b) il direttore tecnico che non presta la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia e il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all'articolo 97, comma 4;
c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 96 che effettua le attività senza la preventiva comunicazione prevista all'articolo 97;
d) il soggetto organizzatore di cui all'articolo 98 che contravviene agli obblighi ivi previsti;
e) chi contravviene a quanto disposto dall'articolo 88, comma 3;
f) chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 89, commi 3 e 7, dall'articolo 92 e dall'articolo 96, comma 7.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00, chi viola gli obblighi di cui al presente capo non altrimenti sanzionati.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.