Art. 24
Disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata
1. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la Regione provvede al riordino delle partecipazioni societarie nelle quali è subentrata ai sensi dell' articolo 10 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”).
2. Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 24 del d.lgs. 175/2016 prevede modalità e tempi attraverso i quali le società, nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 , confluiscono in ARRR s.p.a. entro il 31 dicembre 2018.(5)
3. Fino alla data di conclusione delle procedure di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 (5) la Regione assicura il coordinamento delle società di cui al comma 2, anche avvalendosi di ARRR s.p.a.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.