Art. 22 bis
Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione (2)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera h bis), della l.r. 39/2005 e dall’articolo 22, comma 1, il Comune di Grosseto esercita sul territorio di competenza le funzioni di controllo sugli impianti termici ed introita i contributi necessari all’esercizio di tali funzioni, sino al 31 dicembre 2018.(4)
2. I contributi di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto all’articolo 26, comma 3. La differenza tra il contributo applicato nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale e quello già applicato dal Comune di Grosseto alla data del 31 dicembre 2016, è introitata dal comune medesimo al fine di sostenere:
a) la messa a sistema del catasto degli impianti secondo gli standard di qualità ed informatici definiti dalla Regione;
b) una campagna di informazione, rivolta alla cittadinanza, sulla strategicità dell’attività di controllo degli impianti termici, per quanto attiene alla sicurezza dei medesimi e al miglioramento della qualità dell’aria ambiente.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.