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Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5

Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016

Art. 3
Potere di vigilanza della Regione
1. La Regione vigila sull’approvazione del piano stralcio entro il termine di cui all’articolo 2 ed esercita funzioni di impulso, anche attraverso il coordinamento dei soggetti interessati. La Regione, in particolare, monitora:
a) l'approvazione del piano stralcio ai sensi dell’articolo 2 nonché il suo aggiornamento e il recepimento degli interventi nella programmazione temporale del piano d’ambito in attuazione della presente legge; (10)

Parole aggiunte con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 7.

b) il rispetto dei termini di conclusione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché dei tempi indicati nei relativi cronoprogrammi. (11)

Lettera così sostituita con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 7.

1 bis. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private).(12)

Comma aggiunto con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.