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Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5

Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016

Art. 2 bis
Disposizioni per il presidio degli interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione(8)

Articolo inserito con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 4.

1. L'Autorità idrica toscana (AIT) e i gestori del servizio idrico integrato sono tenuti ad assicurare, in via prioritaria, la tempestiva realizzazione degli interventi indifferibili e urgenti per l'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle connesse infrastrutture, relativi agli scarichi provenienti da agglomerati sui quali sono state avviate procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea.
2. L'allegato A (22)

Allegato aggiunto con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 5.

individua gli interventi di cui al comma 1 e ne definisce i relativi cronoprogrammi sulla base dell’istruttoria preventivamente svolta dall’AIT, che tiene conto anche dell’eventuale rideterminazione dei termini di conclusione degli interventi, in ragione di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica, connesse ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore.
3. Con riferimento agli interventi di cui al presente articolo:
a) entro il 31 ottobre 2021, l'AIT recepisce i contenuti dell’allegato A adeguando la programmazione temporale contenuta nel piano di ambito e aggiornando, ove necessario, il piano stralcio;
b) entro trenta giorni dal recepimento dei termini di cui alla lettera a), i gestori interessati presentano istanza, ai sensi dell’articolo 6, per l'aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.