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Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5

Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016

Art. 1
Oggetto
1. In attuazione di quanto previsto all’Sito esternoarticolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed anche al fine di garantire una rapida esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché prevenire situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica, la presente legge disciplina le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati superiori o uguali ai duemila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque dolci o in acque di transizione, e superiori o uguali ai diecimila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque marino costiere, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi di cui all’articolo 2.
1 bis. La presente legge detta altresì disposizioni volte a garantire il completamento, nel più breve tempo possibile, delle opere e degli interventi di depurazione per gli agglomerati soggetti alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ai fini della risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014/2059 (C. 668/19) e n. 2017/2181, per quanto attiene al territorio regionale.(5)

Comma aggiunto con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.