Legge regionale 1 agosto 2016, n. 47
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Visto il

Vista legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);
Vista legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della

Visto il parere istituzionale favorevole con osservazioni della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 12 luglio 2016;
Visto il parere obbligatorio favorevole, con raccomandazione, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 12 luglio 2016;
Considerato quanto segue:
1. In attuazione della l.r. 22/2015 si rende necessario modificare la l.r. 30/2005 prevedendo che la Regione, per la realizzazione delle opere ed interventi che rientrano nella propria competenza, possa esercitare le funzioni di autorità espropriante;
2. Al fine di semplificare ed al contempo chiarire le modalità con cui tale facoltà possa essere delegata da parte della Regione si prevede che la delega possa essere conferita, con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione dell’assenso del soggetto delegato per singoli interventi, o per una pluralità di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione;
3. Secondo quanto disposto dall'


4. Al fine di non disciplinare nuovamente quanto previsto dalla normativa statale, si abrogano le disposizioni meramente riproduttive della norma nazionale, disciplinando a livello regionale quanto non disposto dalle norme nazionali o a cui si intenda conferire, nello spazio lasciato al legislatore regionale, una specifica disciplina;
5. Si rende necessario integrare la composizione delle attuali commissioni istituite presso ciascuna provincia con gli esperti di designazione regionale;
6. È necessario introdurre una graduazione nella determinazione degli indennizzi di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), con riferimento all’aumento della frequenza degli episodi di allagamento delle aree interessate;
7. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all’

8. Di accogliere il parere istituzionale della prima commissione e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;
9. Di non accogliere la raccomandazione formulata dal Consiglio delle Autonomie locali in quanto la previsione secondo cui le unioni di comuni sono individuate quale autorità espropriante è già ricompresa nella formulazione dell’articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 30/2005 come sostituito dall’articolo 1 della presente legge;
10. Al fine di consentire un rapido completamento del passaggio di competenze di cui alla l.r. 22/2015 , è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.