Legge regionale 9 maggio 2016, n. 31
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, dell' 11 maggio 2016
articolo 3, comma 4 bis, del d.l. 400/1993 convertito dalla
l. 494/1993 , {e per la determinazione dell’indennizzo, di cui all’articolo 2, comma 1 bis,} (9) in applicazione anche dei criteri e delle condizioni stabilite dall’articolo 2 della presente legge, che costituiscono direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ). La Corte costituzionale, con
sentenza n. 157 del 7 luglio 2017 , si è espressa dichiarando la illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015).
La Corte costituzionale, con
sentenza n. 157 del 7 luglio 2017 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 31 del 2016.
Numero inserito con l.r. 29 luglio 2024, n. 30, art. 1 . In seguito la Corte costituzionale, con
sentenza n. 89/2025 , pubblicata su G.U., 1a serie speciale, 2 luglio 2025, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 29 luglio 2024, n. 30 che inseriva questo numero nel preambolo della l.r. 31/2016.
La Corte costituzionale, con
sentenza n. 89/2025 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della l.r. 30/2024 che inseriva questa lettera b bis).
In questa lettera b bis) le parole: “l’essere micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa operante in ambito demaniale marittimo” sono state prima così sostituite: “la capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguata e proporzionata alla concessione oggetto di affidamento, maturata nella conduzione di microimprese, piccole imprese o imprese giovanili turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo” con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 57 .
Poi la l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 66 abroga l'articolo 57 della l.r. 28/2025, che sostituiva quelle parole.
Resta quindi l'illegittimità della lettera b bis), come da
sentenza n. 89/2025 della Corte costituzionale.
Comma aggiunto con l.r. 29 luglio 2024, n. 30, art. 2 . In seguito la Corte costituzionale, con
sentenza n. 89/2025 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 30/2024 che inseriva questo comma.
Parole soppresse con l.r. 29 luglio 2024, n. 30, art. 3 . In seguito la Corte costituzionale, con
sentenza n. 89/2025 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della l.r. 30/2024 che sopprimeva queste parole.
Parole aggiunte con l.r. 29 luglio 2024, n. 30, art. 3 . In seguito la Corte costituzionale, con
sentenza n. 89/2025 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della l.r. 30/2024 che aggiungeva queste parole.



