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Legge regionale 9 maggio 2016, n. 31

Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, dell' 11 maggio 2016

Art. 3
Linee guida
1. La Giunta regionale [, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (8)

Parole soppresse con l.r. 29 luglio 2024, n. 30, art. 3. In seguito la Corte costituzionale, con sentenza n. 89/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della l.r. 30/2024 che sopprimeva queste parole.

,] approva linee guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 4 bis, del d.l. 400/1993 convertito dalla Sito esternol. 494/1993 , {e per la determinazione dell’indennizzo, di cui all’articolo 2, comma 1 bis,} (9)

Parole aggiunte con l.r. 29 luglio 2024, n. 30, art. 3. In seguito la Corte costituzionale, con sentenza n. 89/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della l.r. 30/2024 che aggiungeva queste parole.

in applicazione anche dei criteri e delle condizioni stabilite dall’articolo 2 della presente legge, che costituiscono direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ).

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 157 del 7 luglio 2017 , si è espressa dichiarando la illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 157 del 7 luglio 2017 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 31 del 2016.

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Numero inserito con l.r. 29 luglio 2024, n. 30, art. 1 . In seguito la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 89/2025 , pubblicata su G.U., 1a serie speciale, 2 luglio 2025, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 29 luglio 2024, n. 30 che inseriva questo numero nel preambolo della l.r. 31/2016.

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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2024, n. 30, art. 2 .

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 89/2025 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della l.r. 30/2024 che inseriva questa lettera b bis).

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In questa lettera b bis) le parole: “l’essere micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa operante in ambito demaniale marittimo” sono state prima così sostituite: “la capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguata e proporzionata alla concessione oggetto di affidamento, maturata nella conduzione di microimprese, piccole imprese o imprese giovanili turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo” con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 57 .

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Poi la l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 66 abroga l'articolo 57 della l.r. 28/2025, che sostituiva quelle parole.

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Resta quindi l'illegittimità della lettera b bis), come da Sito esternosentenza n. 89/2025 della Corte costituzionale.

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Comma aggiunto con l.r. 29 luglio 2024, n. 30, art. 2 . In seguito la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 89/2025 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 30/2024 che inseriva questo comma.

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Parole soppresse con l.r. 29 luglio 2024, n. 30, art. 3 . In seguito la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 89/2025 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della l.r. 30/2024 che sopprimeva queste parole.

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Parole aggiunte con l.r. 29 luglio 2024, n. 30, art. 3 . In seguito la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 89/2025 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della l.r. 30/2024 che aggiungeva queste parole.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.