Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20
Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
CAPO V
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura)
Art. 97
Oggetto della legge e finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 66/2005
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura), le parole: “
le province e
” sono soppresse.Art. 98
Competenze della Regione. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 2 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
Art. 2 Competenze della Regione
1. Salvo quanto indicato all’articolo 3, la Regione esercita le funzioni amministrative previste dalla presente legge.
”.Art. 99
Competenze degli enti locali. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 3 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
Art. 3 Competenze dei comuni
1. I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo.
”.Art. 100
Interventi di sostegno per la pesca professionale e l’acquacoltura. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 66/2005
1. Il comma 1 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
1. Gli atti della programmazione regionale individuano gli interventi di incentivazione della pesca professionale, dell'acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17 sexies.
”.Art. 101
Commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 66/2005
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 66/2005 è sostituita dalla seguente:
“
b) un funzionario regionale del competente settore della Giunta regionale;
”.2. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 66/2005 è sostituita dalla seguente:
“
c) due componenti dei comuni costieri designati da ANCI;
”.3. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 66/2005 le parole "
nel PRAF
" sono sostituite dalle seguenti: “,negli atti della programmazione regionale,
”. Art. 102
Distretto di pesca e di acquacoltura. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 66/2005
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
3. L’accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validità a condizione che ad esso aderiscano i comuni costieri oppure i comuni nel cui territorio sia situato almeno un impianto di acquacoltura e le associazioni di categoria interessate.
”.Art. 103
Attività del distretto. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 66/2005
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 66/2005 è sostituita dalla seguente:
“
f) favorisce la stipula di convenzioni fra i comuni aderenti e i consorzi di pescatori e acquacoltori rappresentativi delle locali imprese di pesca e acquacoltura per l’attuazione di interventi unitariamente proposti dai soggetti aderenti al distretto.
”.2. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 66/2005 le parole: “
unitariamente dalle province che aderiscono al distretto
” sono soppresse.Art. 104
Esercizio della pesca. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 66/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “
dalle province
” sono sostituite dalle seguenti: “dalla competente struttura della Giunta regionale
”.3. Al comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “
la provincia di residenza del pescator
e” sono sostituite dalle seguenti: “la competente struttura della Giunta regionale
”.4. Al comma 5 bis dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “
per ciascuna provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “e per ogni ambito provinciale,
”.Art. 105
Registro della pesca professionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 66/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 66/2005 le parole: “
Presso le province costiere è costituito il registro
” sono sostituite dalle seguenti: “E’ istituito il registro regionale
”.2. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
“
1 bis. Fino alla costituzione del registro di cui al comma 1 rimangono validi i registri provinciali.
”.3. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
3. La competente struttura della Giunta regionale, con periodicità semestrale, provvede a trasmettere i dati del registro al Ministero della Politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini del rispetto della normativa europea in materia di registrazione delle navi da pesca.
”.Art. 106
Esercizio delle attività di pescaturismo. Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 66/2005
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 17 bis della l.r. 66/2005 le parole: “
alla provincia ove si svolge l’attività di pescaturismo
” sono sostituite dalle seguenti: “alla competente struttura della Giunta regionale
”.Art. 107
Esercizio dell’ittiturismo. Modifiche all’articolo 17 septies della l.r. 66/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 17 septies della l.r. 66/2005 le parole: “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “alla competente struttura della Giunta regionale
”.Art. 108
Vigilanza. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 66/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 66/2005 le parole: “
alle province,
” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione stessa
”. Art. 109
Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 66/2005
1. Al comma 9 dell’articolo 21 della l.r. 66/2005 le parole: “
provincia competente sulla fascia marina antistante il territorio di competenza
” sono sostituite dalla seguente: “Regione
”.Art. 110
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 66/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
1. Gli interventi di cui all'articolo 7 sono definiti, con gli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.