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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

CAPO IV
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)
Art. 78
Acque interne. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2005
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) le parole: “
Le province, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio marittimo, possono
” sono sostituite dalle seguenti:
“La Regione, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio marittimo, può
”.
Art. 79
Competenze della Regione. Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 7/2005
1. L’articolo 3 della l.r. 7/2005 è abrogato.
Art. 80
Consulta ittica regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 7/2005
b) alle iniziative di pianificazione ittiofaunistica regionale;
c) agli argomenti proposti dal presidente.
”.
Art. 81
Competenze delle province. Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 7/2005 .
1. L’articolo 5 della l.r. 7/2005 è abrogato.
Art. 82
Diritti esclusivi di pesca. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 7/2005
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 6 della l.r. 7/2005 sono abrogati.
2. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 7/2005 le parole: “
Le province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione può
”.
3. Al comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 7/2005 le parole: “
provincia competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
competente struttura della Giunta regionale
”.
4. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 7/2005 le parole: “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla Regione
”.
Art. 83
Concessione di acque per la piscicoltura. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 7/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 7/2005 le parole: “
Il piano provinciale di cui all’articolo 9
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il piano regionale della pesca nelle acque interne di cui all’articolo 8
”.
Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 7/2005 le parole: “
dalla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla competente struttura della Giunta regionale
”.
Art. 84
Programmazione e gestione degli interventi. Sostituzione della rubrica del capo II della l.r. 7/2005
1. La rubrica del capo II della l.r. 7/2005 è sostituita dalla seguente: “
Pianificazione e programmazione degli interventi
Art. 85
Piano regionale per la pesca nelle acque interne. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 7/2005
1. L’articolo 8 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 8 Piano regionale per la pesca nelle acque interne
1. Tutte le acque interne al territorio della Regione sono soggette a pianificazione.
2. Il piano regionale per la pesca nelle acque interne indica in particolare:
a) la suddivisione in zone ittiche dei corpi idrici;
b) i criteri per la realizzazione degli istituti previsti dal regolamento;
c) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;
d) l'individuazione delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione;
e) ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.
”.
Art. 86
Programmazione degli interventi. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 7/2005
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:
Art. 8 bis Programmazione degli interventi
1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
) sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per il perseguimento degli obiettivi del piano di cui all’articolo 8, comma 2.
”.
Art. 87
Norma transitoria. Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 7/2005
1. Dopo l’articolo 8 bis della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:
Art. 8 ter Norma transitoria
1. I piani per la pesca nelle acque interne delle province restano in vigore fino all’approvazione del piano regionale per la pesca nelle acque interne approvato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, come modificato dalla
legge regionale 1 marzo 2016, n. 20
(Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della
l.r. 22/2015
. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), nelle parti relative alla pianificazione dei corpi idrici.
”.
Art. 88
Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne. Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 7/2005
1. L’articolo 9 della l.r. 7/2005 è abrogato.
Art. 89
Assetto delle acque ai fini della pesca. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 7/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 7/2005 le parole: “
le province aggiornano
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione aggiorna
”.
Art. 90
Impianti per la pesca a pagamento. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 7/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 7/2005 le parole: “
alle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 7/2005 le parole: “
Le province dispongono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La competente struttura della Giunta regionale dispone
”.
Art. 91
Retoni. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 7/2005
1. L’articolo 13 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 13 Retoni
1. Sono denominati retoni le bilance con lato della rete superiore a 5 metri.
2. La Giunta regionale, sulla base delle rilevazioni, e tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, delle tradizioni e delle consuetudini, nonché della sostenibilità della risorsa, indica i corpi idrici sui quali i retoni possono essere installati.
3. La Giunta regionale determina le modalità di esercizio dei retoni e le loro misure.
4. La struttura regionale competente può stipulare convenzioni che prevedano la possibilità di accesso ai retoni per fini didattici e di osservazione, per visite guidate e per quant'altro possa risultare utile alla diffusione della cultura dell'acqua e alla conoscenza della fauna ittica.
5. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio della fauna ittica.
6. Dalla data di entrata in vigore della
l.r.20/2016
è vietata l’installazione di nuovi retoni fino al completamento delle operazioni di cui al comma 2.
”.
Art. 92
Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell’ittiofauna. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 7/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 7/2005 le parole: “
Le province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale può
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
2. La competente struttura della Giunta regionale in materia di difesa del suolo, in caso di interventi che comportino l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrive obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica, determinati dalla competente struttura in materia di pesca nelle acque interne, sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private che comportino l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla Regione una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua. In caso di opere regionali sono previste misure di mitigazione.
”.
Art. 93
Pesca professionale. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 7/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: “
dalle province,
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal piano di cui all’articolo 8,
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: “
provincia di residenza del richiedente
” sono sostituite dalle seguenti: “
competente struttura della Giunta regionale
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: “
Le province iscrivono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La competente struttura della Giunta regionale iscrive
”.
4. Al comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: “
Le province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale può
”.
5. Il comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
6. I pescatori professionali forniscono alla competente struttura della Giunta regionale dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, la competente struttura della Giunta regionale, previa diffida a provvedere, può sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.
”.
6. Al comma 7 dell’articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: “
delle province
” sono soppresse.
Art. 94
Sanzioni. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 7/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 7/2005 le parole:
“alla provincia sul cui territorio è avvenuta l’infrazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla Regione
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 7/2005 le parole: “
alla provincia
” sono soppresse.
Art. 95
Clausola valutativa. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 7/2005
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 7/2005 le parole: “
regionali e provinciali,
” sono soppresse.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 7/2005 le parole: “
suddiviso per provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
suddiviso per territorio provinciale
”.
Art. 96
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 7/2005
1. Il comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
2. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definiti negli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all'articolo 8 bis.
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 7/2005 è aggiunto il seguente:
2 bis. Le entrate derivanti da quanto previsto all'articolo 14, comma 4 sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrata n. 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti", Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.