Menù di navigazione

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016

Art. 28
Modifiche al preambolo della l.r. 80/2015
1. Il punto 7 del preambolo della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)è sostituito dal seguente:
7. La Regione svolge funzioni di polizia idraulica e compiti di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione, individuato ai sensi dell'
articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012
e sulle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria. La Regione esercita altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere idrauliche di seconda categoria, la manutenzione straordinaria sul reticolo di gestione ed idrografico e sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria. Il servizio di piena e vigilanza viene esercitato dalla Regione sulle sole opere idrauliche di seconda categoria di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), che insistono sul reticolo idrografico individuato ai sensi dell'
articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012
;
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto soppresso con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato conl.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.