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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016

Art. 14
Assemblea consortile. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 79/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 la parola: “
province,
” è soppressa.
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali).
”.
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all’allegato B della
l.r. 68/2011
.
”.
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
l.r. 68/2011
.
”.
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
l.r. 68/2011
.
”.
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
l.r. 68/2011
.
”.
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
l.r. 68/2011
.
”.
14. Al comma 8 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 le parole: "
dei due terzi dei membri di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
" sono sostituite dalle seguenti: “
dei membri di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
”.
15. Al comma 10 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 le parole: "
della maggioranza dei membri di cui al comma 8, e con la maggioranza dei voti dei presenti
" sono sostituite dalle seguenti: "
dei tre quarti dei membri di cui al comma 8, e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti
".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto soppresso con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato conl.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.