Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16
Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016
Art. 14
Assemblea consortile. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 79/2012
2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 è abrogata.
3. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 è sostituita dalla seguente:
“
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
”.4. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 è abrogata.
5. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 è sostituita dalla seguente:
“
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all’allegato B della
l.r. 68/2011 .
”. 6. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 è abrogata.
7. La lettera d) del comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 è sostituita dalla seguente:
“
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
l.r. 68/2011 .
”.8. La lettera c) del comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 è abrogata.
9. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 è sostituita dalla seguente:
“
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
l.r. 68/2011 .
”.10. La lettera c) del comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 è abrogata.
11. La lettera d) del comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 è sostituita dalla seguente:
“
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
l.r. 68/2011 .
”.12. La lettera c) del comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 è abrogata.
13. La lettera d) del comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 è sostituita dalla seguente:
“
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
l.r. 68/2011 .
”.14. Al comma 8 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 le parole: "
dei due terzi dei membri di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
" sono sostituite dalle seguenti: “dei membri di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
”.15. Al comma 10 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 le parole: "
della maggioranza dei membri di cui al comma 8, e con la maggioranza dei voti dei presenti
" sono sostituite dalle seguenti: "dei tre quarti dei membri di cui al comma 8, e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti
".Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.