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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016

Art. 11
Cause di incompatibilità. Inserimento dell’articolo 11 ter nella l.r. 79/2012
1. Dopo l’articolo 11 bis della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 11 ter Cause di incompatibilità
1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, la carica di membro dell'assemblea di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, è incompatibile con le seguenti cariche, funzioni o condizioni:
a) presidente, consigliere o assessore regionale, presidente o consigliere provinciale, sindaco metropolitano o consigliere della città metropolitana, sindaco o assessore comunale, presidente, componente della giunta o consigliere di unione dei comuni, ricadenti, anche parzialmente, all’interno del comprensorio consortile;
b) titolare, legale rappresentante, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento delle imprese o di enti pubblici che abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di lavori e forniture consortili;
c) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti o delle imprese di cui alla lettera b);
d) il trovarsi legalmente in mora per un debito liquido ed esigibile verso il consorzio;
e) il trovarsi, nel corso del mandato, in una condizione di ineleggibilità di cui all'articolo 11 bis.”
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che
sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di membro eletto dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente.
3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto soppresso con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato conl.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.