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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 6
Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Sostituzione dell'articolo 23 ter della l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 ter - Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
1. Nel rispetto degli standard tecnici di trasmissione dell’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la Regione istituisce il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito indicato come “sistema informativo regionale sull'efficienza energetica”, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all’
articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'
articolo 55 della l.r. 65/2014
.
2. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, gli elenchi di cui all’articolo 22 bis, comma 2, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è accessibile da tutti i comuni della Regione al fine di assicurare la gestione e l'interazione dei dati tra comuni e Regione.
3. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, i distributori di combustibile e di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale alla Regione le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento nonché i relativi dati di consumo.
4. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica nel rispetto degli standard di cui alla
legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
(Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").
”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.