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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 5
Disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica. Sostituzione dell'articolo 23 bis della l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 bis della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 bis - Attestato di prestazione energetica
1. Gli edifici e le unità immobiliari sono soggetti agli obblighi di attestazione della prestazione energetica prescritti dall'
Sito esternoarticolo 6 del d.lgs.192/2005
, in applicazione della direttiva 2010/31/UE.
2. L'attestato di prestazione energetica è trasmesso attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.
3. L'attestato di prestazione energetica tiene luogo dell'attestato di qualificazione energetica di cui all'
Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 192/2005
, nei casi in cui tali attestati debbano essere trasmessi entrambi.
4. Nel caso di interventi edilizi per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione della certificazione di cui all'
articolo 149 della l.r. 65/2014
, nell'ambito di tale certificazione è fatta menzione dell'attestato di cui al comma 2.
”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.