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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 4
Disposizioni sul rendimento energetico degli edifici. Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 39/2005
1. L' articolo 23 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 - Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico
1. Gli interventi di cui all'
Sito esternoarticolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), sono progettati e realizzati in modo da contenere le necessità di consumo di energia, tenuto conto del progresso della tecnica e del contenimento dei costi, nel rispetto dei requisiti minimi, fissati in applicazione del medesimo decreto, sulla prestazione energetica nell'edilizia.
2. Nei casi di cui all'
Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 192/2005
, è trasmessa al comune la relazione tecnica di progetto, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 23 sexies, nel rispetto dei principi dettati dal
Sito esternod.lgs.192/2005
, possono essere individuati i casi a cui applicare requisiti alternativi a quelli di cui al comma 1, tenuto conto della onerosità o difficoltà nel rispetto di tali requisiti.
4. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente è specificata la tipologia di dati da inserire nella relazione di cui al comma 2, nonché la modalità di trasmissione telematica della stessa.
”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.