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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 22
Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione e di attestati di prestazione energetica
1. I comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti continuano ad esercitare, sul territorio di competenza, i controlli sugli impianti termici e continuano a ricevere i rapporti di controllo degli impianti termici degli edifici, sino al 31 dicembre 2016.
2. A partire dal 1° gennaio 2017, le risorse acquisite dai comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti, introitate per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 non ancora effettuati alla data del 31 dicembre 2016, sono trasferite alla Regione.
3. I contratti in corso di validità con soggetto affidatario delle funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione, individuato mediante gara ad evidenza pubblica, continuano ad essere gestiti sul territorio di competenza dall'ente sottoscrittore sino alla loro naturale scadenza e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2018, con responsabilità ed oneri esclusivamente a suo carico.
4. Al fine di assicurare l'uniformità della funzione su tutto il territorio regionale e la messa a regime del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter della l.r. 39/2005, gli enti sottoscrittori dei contratti di cui al comma 3, applicano il contributo nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3. La differenza tra il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 26, comma 3, e quello deliberato dagli enti sottoscrittori dei contratti di cui al comma 3, è corrisposta alla Regione secondo modalità disposte con deliberazione della Giunta regionale.
5. I comuni continuano ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 3 ter, comma 2, lettera g), della l.r. 39/2005 , abrogata dall'articolo 2, comma 5, della presente legge, sino alla data del 31 dicembre 2016.
6. Qualora i comuni non provvedano a versare le risorse acquisite per lo svolgimento dei controlli sugli impianti termici per la climatizzazione ai sensi del comma 2, la Regione provvede mediante compensazione contabile, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.