Menù di navigazione

Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 21
Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica (1)

Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8, art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2017, sono trasmessi:
a) alla struttura regionale competente, i rapporti di controllo svolti nella provincia di Grosseto e nelle province per le quali la Regione non è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015, nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche;
b) alle società affidatarie della funzione, i rapporti di controllo svolti nella Città metropolitana di Firenze e nelle province nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015, nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche.
2. Nelle more del complessivo riordino delle società a cui la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015, mediante deliberazione della Giunta regionale, possono essere individuate società energetiche tenute a ricevere i rapporti di controllo, per ambiti territoriali diversi da quelli individuati ai sensi del comma 1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.