Art. 2
Ridefinizione delle funzioni dei comuni. Modifiche all'articolo 3 ter della l.r. 39/2005
1. Il comma 1 dell' articolo 3 ter della l.r. 39/2005 è abrogato.
2. Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 3 ter della l.r. 39/2005 le parole: “
Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni
” sono sostituite dalle seguenti: “I comuni
”.3. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 ter della l.r. 39/2005 , è sostituita dalla seguente:
“
e) esercitano le funzioni connesse alle verifiche e ai controlli relativi agli obblighi di cui all'articolo 23, con riferimento alle relazioni tecniche di rendimento energetico;
”.4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 ter è inserita la seguente :
“
e bis) esercitano le funzioni connesse alle verifiche e ai controlli relativi agli obblighi di cui all'articolo 23 bis, commi 3 e 4, con riferimento agli attestati di prestazione energetica;
”.5. Le lettere f) e g) del comma 2 dell' articolo 3 ter della l.r. 39/2005 sono abrogate.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.