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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 2
Ridefinizione delle funzioni dei comuni. Modifiche all'articolo 3 ter della l.r. 39/2005
2. Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 3 ter della l.r. 39/2005 le parole: “
Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni
” sono sostituite dalle seguenti: “
I comuni
”.
e) esercitano le funzioni connesse alle verifiche e ai controlli relativi agli obblighi di cui all'articolo 23, con riferimento alle relazioni tecniche di rendimento energetico;
”.
4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 ter è inserita la seguente :
e bis) esercitano le funzioni connesse alle verifiche e ai controlli relativi agli obblighi di cui all'articolo 23 bis, commi 3 e 4, con riferimento agli attestati di prestazione energetica;
”.
5. Le lettere f) e g) del comma 2 dell' articolo 3 ter della l.r. 39/2005 sono abrogate.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.