Legge regionale 2 novembre 2016, n. 74
Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 9 novembre 2016
Art. 18
Disposizioni transitorie e finali
1. Il regolamento di cui all’articolo 49, comma 1, della l.r. 38/2004 è adeguato alle disposizioni di cui all’articolo 17, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli stabilimenti termali in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano ai requisiti minimi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere l ter) ed l quater), della l.r. 38/2004 nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1.
3. Gli stabilimenti termali di cui al comma 2, adottano le procedure di autocontrollo di cui all’articolo 47 quinquies nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle more dell'adeguamento ai requisiti di cui al comma 2 e dell'adozione delle procedure di cui al comma 3, gli esercenti degli stabilimenti termali continuano a svolgere la loro attività e restano valide le convenzioni stipulate con le aziende USL per l’erogazione delle prestazioni termali.
5. Gli stabilimenti termali comunicano all’azienda USL competente per territorio l’avvenuto adeguamento ai requisiti minimi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere l ter) ed l quater), della l.r. 38/2004 .
6. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 5 e comunque al termine del periodo indicato al comma 2, i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL verificano l’avvenuto adeguamento ai requisiti minimi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.